Anche senza possedere una laurea in giurisprudenza, risulta evidente a chiunque che infangare la reputazione di qualcun altro rappresenta un potenziale motivo di rivalsa giudiziaria da parte della vittima e che, all’aumentare del pubblico, aumenta la gravità del reato, dato che apostrofare con male parole un passante su una strada deserta è forse più sgradevole, ma sicuramente meno nocivo del suo corrispettivo condotto a mezzo stampa.
Quello che non risulta evidente nemmeno ai laureati in giurisprudenza è la ragione in base alla quale se i medesimi comportamenti vengono perpetrati attraverso le bacheche e le pagine dei social networks non comportano identiche conseguenze, non solo a livello di effettiva impunità, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico.
Pur riconoscendo appieno la natura diffamatoria degli insulti condotti attraverso Facebook, una recente sentenza della Corte di Cassazione pare infatti aver confermato quello status di “terra di mezzo” che contraddistingue la natura dei social networks, legittimando l’idea comune che la diffamazione condotta attraverso il sito rappresenti una forma “più lieve” rispetto al suo corrispettivo condotto attraverso la stampa di tipo tradizionale.
Pur riconoscendo come un post su Facebook sia in grado di raggiungere un quantitativo di pubblico molto più ampio rispetto ad un giornale locale o ad un trafiletto in ultima pagina su una rivista poco letta, la Corte ha infatti stabilito l’impossibilità di accomunare le due forme di diffamazione e di ricondurre dunque tutti quegli insulti e quelle calunnie che definiscono i ritmi della vita online al medesimo ordinamento giuridico che determina le pene pecuniarie e detentive per tutti gli iscritti all’ordine dei giornalisti.
In sostanza, respingendo il ricorso presentato dal procuratore di Imperia in merito ad alcuni “apprezzamenti” prodotti da imputato catanese attraverso Facebook, la Cassazione ha bloccato la richiesta di procedere con la denuncia di diffamazione a mezzo stampa, sostenendo come le due tipologie di reato non risultino equiparabili e confermando la linea giudiziaria che prevede pene più lievi per coloro che diffamano attraverso la Rete.
Probabilmente destinata a fare scuola e a porsi come precedente per analoghe sentenze, la sentenza complica in parte la necessità di giungere ad una legislazione univoca in ambito di social network e di portare le vittime di diffamazione ad avere una rivalsa giudiziaria quantomeno maggiore di quella derivante ad un insulto ricevuto in assenza di testimoni lungo una strada deserta.