Salute e Benessere
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Vaccini, secondo la Cassazione nessun risarcimento se la manovra è corretta

21 Ottobre 2015
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Vaccini, secondo la Cassazione nessun risarcimento se la manovra è corretta

Esattamente come accade per qualunque attività che comporti l’intervento umano, anche lasomministrazione di vaccini, iniezioni o anestetici può rivelarsi fatale e produrre danni a lungo termine sull’organismo umano, in caso l’incauto inserimento di un ago vada a recidere parte del complesso venoso o del sistema nervoso del paziente.

Accade così che una donna, sottoposta a vaccinazione obbligatoria, si trovi a riportare danni permanenti provocati dal medico che, senza troppa cura o premura, era andato recidere il nervo circonflesso della paziente, spingendo in seguito la singora a rivolgersi al tribunale di competenza al fine di ottenere un risarcimento per le menomazioni riportate.

Dopo tre interminabili gradi di giudizio, la corte diCassazione ha rigettato in toto le richiesta della donna, Filomena P. di Napoli, e accolto al tesi del medico, secondo la quale la vaccinazione si era svolta nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza e l’ago era stato inserito con la dovuta pressione nel punto del copro appropriato.

La sentenza numero 21177 della Cassazione si è trovata così a stabilire un precedente in base al quale, se lasomministrazione di un vaccino obbligatorio viene effettuata nel rispetto delle prassi mediche, gli eventuali danni risultano ascrivibili all’ambito della fatalità e non degli errori medici e si trovano dunque ad essere privi di qualunque legittima richiesta di risarcimento.

In sostanza, ogni danno provocato in ambito sanitario che non risulti dettato da comprovati errori medici o da negligenza si trova a ricadere sotto la sfera di influenza del caso e delle circostanze imprevedibili e viene, di fatto, equiparato ad una tragedia imprevedibile in sede giudiziaria.

Se la sentenza ha già cominciato a fare discutere, l’unica cosa sicura è che la signora Filomena P. si trovava in possesso di ottime condizioni di salute fino al giorno precedente la vaccinazione e che difficilmente potrà farsi una ragione del fatto che i suoi problemi di salute cronici siano legalmente assimilabili agli imprevisti e non a quegli errori che investono quotidianamente ogni attività che comporti l’intervento umano.

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