
Nella nostra immaginazione siamo portati a credere che l’emanazione di una legge o di una sentenza si traduca immediatamente in un effetto in grado di rimuovere le precedente situazione, prescindendo dalle sue reali applicazioni: nella realtà dei fatti il versante pratico che vede coinvolta la celeberrima sentenza che sancisce all’oblio su internet, ad esempio, non è che l’inizio di una lunga serie di vertenze giudiziarie volte a stabilire a quali link e dati possa essere applicato il nuovo diritto e a quali invece no.
In sostanza, la possibilità teorica di vedere rimossi i risultati di ricerca indesiderati dai principali motori di ricerca si traduce in un’infinita serie di vertenze che vede contrapposti i cittadini richiedenti ai gestori locali di Google & co, intenti a tentare di dimostrare di fronte al Garante della privacy l’esistenza (o la mancata esistenza) dei presupposti che autorizzano l’effettiva applicazione del diritto all’oblio.
In tutto questo, il Garante della Privacy, oberato di super lavoro extra, sta cominciando ad emettere le prime sentenze e i primi verdetti; sentenze e verdetti destinati a lasciare con l‘amaro in bocca un enorme numero di cittadini che speravano di vedere scomparire i propri dati personali dai vari motori di ricerca e a salutare per sempre la chimera dell’oblio.
In sette dei nove casi esaminati, il Garante non ha infatti accolto il ricorso presentato dai soggetti che invocavano il diritto all’oblio, motivando la scelta sulla base di ragioni connesse con il pubblico interesse dei link “incriminati” che autorizzano i motori di ricerca a mantenerne inalterata la presenza sui domini di loro proprietà.
Uno dei due ricorsi vittoriosi è stato invece accolto in virtù di un’eccedenza di informazioni che coinvolgeva anche persone esterne alla vicenda narrata, mentre il Garante ha disposto la rimozione dell’altro link, ormai destinato all’abbandono, in quanto le informazioni contenute erano risultate essere lesive della sfera personale dei soggetti coinvolti.
Prima che un’infinità di cittadini si metta a combattere le proverbiali battaglie contro i mulini a vento, ricordiamo che Google accetta le richieste di rimozione solo se sussistono le condizioni e se il link interessato lede la dimensione privata del soggetto querelante, senza trovarsi comportare un interesse pubblico tale da risultare sconveniente un’eventuale rimozione; in caso di mancato accoglimento delle richieste, si può comunque ricorrere al sopracitato Garante; il quale tuttavia pare avere una naturale predilezione per gli amici di Mountain View, giusto per sottolineare il naturale distacco che intercorre tra la legge e la sua applicazione.
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