Probabilmente non esiste al mondo una sola materia di discussione in grado di dividere l’opinione pubblica quanto le tematiche connesse con la giustizia e tutt’ora, anche a seguito di diatribe durate millenni, non è ancora chiaro se le prigioni esistano per punire (ed eventualmente recuperare) chi si trova all’interno o per proteggere chi si trova all’esterno delle loro mura.
Comunque la si pensi, l’eventualità di comminare pene che si attestano ben oltre i confini fissati dalla detenzione resta l’idea fissa in buona parte del mondo, compresi alcuni stati federati americani, dove la pena di morte è una costante, anche a fronte della mancata decrescita della criminalità e di alcuni tragici errori giudiziari commessi in passato.
Se la maggior parte delle esecuzioni messe in moto dall’apparato giudiziario statunitense resta tuttavia confinata in quel limbo che oscilla tra silenzio e indifferenza, la recente uccisione di Kelly Renee Gissendaner ha suscitato un certo clamore, per via del sesso del condannato e dei numerosi appelli lanciati dal Pontefice.
Kelly Renee Gissendaner, giustiziata nella prigione georgiana di Jackson County mediante iniezione letale, è infatti la prima donna a venire condannata a morte in Georgia da oltre 70 anni, nonostante i tre ricorsi presentati in sede giudiziaria e l’intervento del Papa affinché si risparmiasse la vita alla donna.
La Gissendaner era infatti stata condannata a morte a seguito dell’omicidio del marito, compiuto con la complicità dell’amante e nessuno dei tre gradi giudiziari pare aver realmente chiarito il ruolo dei due nella vicenda, facendo emergere una sproporzione nella pena che ha portato la donna a venire uccisa e il suo amante e ricevere un ergastolo, con possibilità di uscita “on parole†nel 2022.
Il caso della Gissendaner ha, come tradizione impone, riaperto l’acceso dibattito negli Stati Uniti tra sostenitori e oppositori della pena capitale e portato l’America ad interrogarsi sulla necessità di adeguarsi alla misure detentive, ormai divenute da oltre un secolo al norma assoluta nel resto dell’Occidente, dove il tema della giustizia si limita alla certezza della pena e alle reali funzioni degli istituti appositi.
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